Descrizione
Vista l’Ordinanza n. 10 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 marzo 2020, nel riportare di seguito gli articoli 1 e 3 del documento di cui trattasi, si raccomanda a tutti i Cittadini di prendere visione delle misure contenute nell’Ordinanza de quo per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio regionale del CORONAVIRUS:
“Articolo 1 - Al fine di evitare assembramenti di persone sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto, vietato l’accesso: spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente.
Articolo 3 - L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020”.
Si specifica che le disposizioni contenute nell’Ordinanza in questione producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.