coronavirus. decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30: “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”.

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Data:

15 Marzo 2021

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Descrizione

Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 12 marzo 2021, alle ore 11.45 a Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

 

Il testo prevede, tra l’altro, quanto di seguito riportato:
* l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste dal DPCM 02.03.2021 per le cosiddette “zone arancioni”: TUTTE LE REGIONI GIALLE DIVENTANO ALMENO ARANCIONI;
* l’applicazione delle misure attualmente previste per la “zona rossa” alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
* la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la “zona rossa”, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave;
* dal 15.03.2021 al 02.04.2021 e il 06.04.2021 in “zona arancione” è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
* nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure previste dal DPCM 02.03.2021 per le cosiddette “zone rosse”; nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

 

Il decreto, infine, prevede che nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti vi è la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

 

 

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Ultimo aggiornamento: 15/03/2021, 15:29

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