coronavirus. decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante: “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.”.

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Data:

15 Gennaio 2021

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Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21:55, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

 

Il decreto-legge conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto, già in vigore, di ogni spostamento tra Regioni o Province Autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle Regioni individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l’ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

 

Inoltre, con il D.L. è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

L’articolo 3 del decreto-legge disciplina i sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

 

Infine, in considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:
* le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
* le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUEL già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
* i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

La violazione delle disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge di cui trattasi è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020.

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 23:15.

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Ultimo aggiornamento: 15/01/2021, 12:34

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