coronavirus. decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante: “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19.”.

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Data:

20 Dicembre 2020

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Descrizione

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 18:35, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

 

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede quanto segue:
* nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “aree rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
* nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “aree arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
* oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è, altresì, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la Partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 561011, 561012, 561020, 561030, 561041, 561042, 561050, 562100, 562910, 562920, 563000. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

 

area rossa: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e, altresì, nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
area arancione: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e nel giorno 4 gennaio 2021.

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Ultimo aggiornamento: 20/12/2020, 15:01

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