coronavirus. decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105: “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

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Data:

28 Luglio 2021

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Descrizione

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 22 luglio 2021, alle ore 18:10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi.

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale dichiarato il 31 gennaio 2020 in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

 

Inoltre, ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Di seguito le principali novità:

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
1. certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021:
* Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
* Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
* Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
* Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
* Sagre e fiere, convegni e congressi;
* Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
* Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
* Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
* Concorsi pubblici.

Colori delle zone
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto 2021 i due parametri principali saranno:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19;
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

 

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale; l’accesso, inoltre, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può, comunque, essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate.

 

Misure per gli eventi sportivi
Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro a carico sia dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

Fondo discoteche
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

 

Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, in accordo con il Ministro della Salute, un Protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 19:20.

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Ultimo aggiornamento: 28/07/2021, 16:45

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