coronavirus. decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24: superamento della fase emergenziale

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Data:

30 Marzo 2022

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Descrizione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 

Il provvedimento stabilisce:
* obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso, quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
* fine del sistema delle zone colorate;
* capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile 2022;
* protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con Ordinanza del Ministro della Salute.

 

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza COVID-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
* fine del sistema delle zone colorate;
* graduale superamento del green pass;
* eliminazione delle quarantene precauzionali.

 

Accesso al luogo di lavoro
Dall’entrata in vigore del decreto sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

 

Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5º giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5º giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

 

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da COVID-19, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

 

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Ultimo aggiornamento: 30/03/2022, 10:53

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