coronavirus. decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229: “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.

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Data:

05 Gennaio 2022

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Descrizione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere solamente con vaccinazione o guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

 

Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
* alberghi e strutture ricettive;
* feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
* sagre e fiere;
* convegni e congressi;
* servizi di ristorazione all’aperto;
* impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
* piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
* centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Capienze

Il decreto prevede che in zona bianca, per l’accesso agli eventi e alle competizioni, le capienze consentite non possono essere superiori al 50% per all’aperto e al 35% al chiuso.

 

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopra descritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati; in tale ultimo caso la trasmissione all’ASUR del referto con esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione della quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Il decreto di cui trattasi, per le parti nelle quali non è previsto diversamente, è in vigore dal 31 dicembre 2021.

 

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Ultimo aggiornamento: 05/01/2022, 15:17

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