coronavirus. decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5: norme su frequenza scolastica e green pass 

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Data:

08 Febbraio 2022

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Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 17:20 a Palazzo Chigi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di Certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

 

GREEN PASS
Le Certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.
Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID-19 ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

 

SCUOLA
Nelle Scuole per l’Infanzia
1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
3. dal 5º caso di positività, le attività didattiche sono sospese per 5 giorni.
Nella Scuola Primaria
1. fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al 10º giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido, autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5º giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
3. dal 5º caso per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per 10 giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado
1. con 1 caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. con 2 o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un Certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

 

Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

 

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Ultimo aggiornamento: 08/02/2022, 10:41

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