coronavirus. decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti”.

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Data:

31 Agosto 2021

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Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 5 agosto 2021, alle ore 17:10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi.

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche ed in materia di università e trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

 

Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovute all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

 

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
* è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
* è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5º giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede, inoltre, una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino soltanto studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

 

Trasporti
Sempre a decorrere dal 1º settembre, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto. In questo caso, il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
5. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico, su un percorso che collega più di due regioni, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
6. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

 

Eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

 

San Marino
Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.

 

Altre norme
Infine, il decreto prevede:
- la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure con compiti di contenimento alla diffusione del virus;
- la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal 1º agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.

 

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 20:25.

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Ultimo aggiornamento: 31/08/2021, 12:22

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