coronavirus. ordinanza del presidente della giunta regionale n. 8 del 05.03.2021 – zona rossa per la provincia di ancona e macerata e zona arancione per pesaro e urbino, ascoli piceno e fermo con dad per scuole di secondo grado e atenei.

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Data:

06 Marzo 2021

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Descrizione

Si rende noto che con Ordinanza n. 8 in data 5 marzo 2021, il Presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli ha introdotto, a partire dalle ore 00:00 del 6 marzo 2021, provvedimenti urgenti in relazione al contenimento dei contagi da COVID-19, in considerazione dell’analisi settimanale dei dati sull’andamento dei contagi, ponendo le Province di Ancona e Macerata in “zona rossa”.

 

Alle Province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno si applicano tutte le misure previste nel DPCM per le cosiddette zone arancioni; ad esse va aggiunta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (medie e superiori), statali e paritarie, delle attività formative e curricolari delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che restano in didattica a distanza al 100%.

Occorrerà sempre far uso dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento e nel territorio regionale è fortemente raccomandato rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico.

 

L’Ordinanza de quo ha effetto da sabato 6 marzo 2021 sino a domenica 14 marzo 2021, compresi.

 

 

Di seguito alcune misure del DPCM 02.03.2021 per la ZONA ROSSA:

 

SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
Tutte le attività motorie e sportive (dettagliate nell’articolo 17, commi 2 e 3, del DPCM 02.03.2021) anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È, inoltre, consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

 

‍ ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia; le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in presenza.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, nonché nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
‍Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

‍ATTIVITÀ SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad esclusione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

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Ultimo aggiornamento: 06/03/2021, 09:22

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