Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
TRASPARENZA RIFIUTI
AVVISI E COMUNICAZIONI
Si informa che è attivo il numero verde 800127980 totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il Comune rende il servizio tramite l’Ufficio Tributi del Comune – dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
3.1.a GESTORI DEL SERVIZIO
LAVAGGIO STRADE
Comune di Penna San GiovanniRACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
COSMARI SRLTARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
3.1.b RECAPITI
LAVAGGIO STRADE
Comune di Penna San Giovanni0733699037
0733669514
https://www.comune.pennasangiovanni.mc.it/
ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it
pennasangiovanni@pec.it
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
COSMARI SRL0733203504
0733204014
https://www.cosmarimc.it/
info@cosmarimc.it
pec@cosmari-mc.it
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
0733699037
0733669514
https://www.comune.pennasangiovanni.mc.it/
ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it
pennasangiovanni@pec.it
3.1.c MODULISTICA RECLAMI
Segnalare eventuali disservizi o difformità relativi ai servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio strade all’Ufficio POLIZIA MUNICIPALE, al fine di poter attivare i necessari controlli.
Contatti:
Telefono 0733699037 – interno 4
E-mail poliziamunicipale@comune.pennasangiovanni.mc.it
MODELLO - Reclami, richieste e segnalazioni su importi addebitati [PDF - 360 KB - Ultima modifica: 23/02/2023]
3.1.d CALENDARIO E ORARI RACCOLTA
Visualizza
3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE
3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Carta della qualità del servizio rifiuti - All. Del. GC n. 124-2022 [PDF - 799 KB - Ultima modifica: 24/01/2023]
3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA
3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE
Lo spazzamento delle vie interessa settimanalmente tutto il centro storico, ovvero Piazza del Municipio e le diverse vie, più o meno grandi, adiacenti alla stessa, fino all’ingresso del paese con i due Viali principali, Beato Giovanni e Giovanni Burocchi. Con una frequenza minore si effettua anche la pulizia delle vie residenziali periferiche.
Con il servizio de quo si provvede alla pulizia da erba, quindi il taglio e l’estirpazione della stessa, più frequente nel periodo estivo, nonché lo spazzamento delle foglie e dei rifiuti prevalentemente organici presenti a terra, con controllo e pulizia anche dei tombini.
Rientra nella pulizia delle diverse vie anche la manutenzione del verde presente in aiuole e giardini, quindi potatura e sistemazione di piante, cespugli e fioriere. Per tale particolare servizio si provvede ad avvisare la cittadinanza in transito con della segnaletica provvisoria di lavori in corso e, dove vengono interessati anche i parcheggi, come nel caso di Viale Beato Giovanni, Viale Giovanni Burocchi o Via del Mattatoio, si appongono appositi divieti di sosta il giorno prima, i quali vengono rimossi al termine dei lavori, in particolare potatura e taglio erba, più pericolosi per la tutela di auto in fermata e relative persone.
I cestini stradali, circa 30, vengono vuotati 2 volte a settimana, interessando sia tutto il centro storico sia le diverse postazioni periferiche, in corrispondenza delle pensiline per la fermata degli autobus di linea.
Per una più precisa delineazione delle vie oggetto di pulizia e la collocazione dei cestini si veda la cartografia di seguito riportata.
3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
- la quota fissa TFd dovuta è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile occupato o condotto;
- la quota variabile TVd, è determinata ricorrendo a un sistema presuntivo ed è rappresentata dal prodotto tra:
- la quota variabile unitaria di produzione rifiuti [generata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n)];
- il coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all’interno dei limiti Min, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;
- il costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti;
- le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’articolo 1, commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb, sono fissate per l’anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue:
Tariffe TARI 2022 - Utenza Domestica | |||
Numero componenti | Quota fissa € al mq | Quota variabile € / anno | Tariffa complessiva annua |
1 | 0,3592 | 71,7460 | (0,3592 * mq) + 71,746 |
2 | 0,4030 | 77,2649 | (0,403 * mq) + 77,2649 |
3 | 0,4511 | 99,3406 | (0,4511 * mq) + 99,3406 |
4 | 0,4818 | 121,4163 | (0,4818 * mq) + 121,4163 |
5 | 0,5125 | 160,0488 | (0,5125 * mq) + 160,0488 |
6 o più | 0,5300 | 187,6434 | (0,53 * mq) + 187,6434 |
- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
- la quota fissa TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base alla tipologia di attività svolta e alla superficie occupata;
- la quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa commisurata alla tipologia di attività svolta ed alla superficie occupata;
- per quanto concerne le quote fissa e variabile, per alcune categorie delle utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd sono stati derogati sulla base dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’articolo 1, commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Kc e Kd, sono fissate per l’anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue:
Tariffe TARI 2022 - Utenza Non Domestica | ||||
N. | TIPOLOGIA ATTIVITÀ ai sensi DPR n. 158/99 | Quota fissa € al mq | Quota var. € al mq | TARIFFA per mq |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,6812 | 1,1005 | 1,7816 |
2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,8570 | 1,3773 | 2,2343 |
3 | Stabilimenti balneari | 0,3414 | 0,5498 | 0,8911 |
4 | Esposizioni, autosaloni | 0,3890 | 0,6266 | 1,0156 |
5 | Alberghi con ristorante | 1,0448 | 1,3044 | 2,3492 |
6 | Alberghi senza ristorante | 0,8772 | 1,4157 | 2,2930 |
7 | Case di cura e riposo | 0,7621 | 1,2351 | 1,9972 |
8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,8653 | 0,9760 | 1,8414 |
9 | Banche ed istituti di credito | 0,4208 | 0,6808 | 1,1016 |
10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,8733 | 1,3527 | 2,2260 |
11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,9527 | 1,2399 | 2,1925 |
12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,8336 | 1,3506 | 2,1842 |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,9447 | 1,2260 | 2,1707 |
14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,8803 | 1,4234 | 2,3037 |
15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,8733 | 1,4116 | 2,2849 |
16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 1,9887 | 3,2053 | 5,1940 |
17 | Bar, caffè, pasticceria | 1,5203 | 2,4491 | 3,9694 |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,8795 | 1,4153 | 2,2947 |
19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,8971 | 1,4460 | 2,3431 |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,6119 | 4,2129 | 6,8248 |
21 | Discoteche, night-club | 0,9597 | 1,2818 | 2,2415 |
Si riportano di seguito le principali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento TARI 2022, specificando che per usufruire delle stesse, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, occorre presentare apposite dichiarazioni a termini del Regolamento de quo:
- (Articolo 16 del Regolamento TARI - RIDUZIONI DELLA TASSA).
- La tassa si applica in misura ridotta, qualora le utenze si trovino nelle condizioni di seguito elencate:
- aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 40% nella quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata; qualora entro la medesima distanza sia disponibile la sola raccolta della frazione indifferenziata la riduzione nella quota variabile della tariffa sarà applicata nella misura del 15%;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 25% della parte variabile della tariffa;
- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 183 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione nella misura del 30% della parte variabile della tariffa;
- fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati o detenuti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, si applica una riduzione del 15% nella parte variabile della tariffa.
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, alle attività commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 40%. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una autodichiarazione presentata al protocollo del Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della TARI. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all’ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa per il periodo di tempo in cui si sono verificate dette situazioni (articolo 1, comma 656, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.).
- Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.
- (Articolo 17 del Regolamento TARI - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO).
- Alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani prodotti, direttamente o tramite soggetti autorizzati, può essere applicata una riduzione della quota variabile della tariffa.
- La riduzione fruibile della quota variabile della tariffa, comunque non superiore al 20%, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza, come da Piano tariffario dell’anno di cui trattasi.
- La riduzione della parte variabile del tributo è, comunque, subordinata alla redazione di una comunicazione annuale, da presentare al Settore Tributi (IV) del Comune di Penna San Giovanni, entro il 30 giugno dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno, altresì, essere allegati:
- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Formulari di identificazione dei rifiuti - FIR), relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
- La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, a seguito di presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente articolo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
- Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
- Il Comune si riserva la possibilità di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, ai sensi della vigente normativa in materia.
- (Articolo 18 del Regolamento TARI - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO).
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. e dell’articolo 37, della Legge n. 221/2015 e ss.mm.ii., “alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa” nella seguente misura:
- 20% alle utenze domestiche;
- 30% alle attività agricole e vivaistiche.
- La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.
- Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq 40.
- La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, né nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
- (Articolo 19 del Regolamento TARI - RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI).
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall’articolo 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiore condizione di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
- Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
- La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
- per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
- per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
- Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, di una specifica istanza con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.
- La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
- Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
- Il Comune si riserva la possibilità di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, ai sensi della vigente normativa in materia.
- (Articolo 20 del Regolamento TARI - ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE).
- Vengono stabilite le seguenti esenzioni:
- esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai servizi sociali;
- tutte le utenze delle Associazioni e delle Fondazioni con finalità sportive, culturali, sanitarie, sociali o di altra natura, senza scopo di lucro e che sono regolarmente costituite con atto come previsto dal Codice civile, sono esenti dal pagamento della TARI, salvo che non esercitino, anche seppur occasionalmente, attività commerciali;
- sono esenti dalla TARI i locali accatastati in Cat. D/3 destinati a Cinematografi e Teatri.
- L’esenzione è concessa su domanda ed a condizione che venga dimostrato di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l’obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
- Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
- (Articolo 21 del Regolamento TARI - AGEVOLAZIONI)
- Sono riconosciute le seguenti agevolazioni, da applicare nella parte variabile della tariffa, per:
- persona, intestataria e unico occupante di utenza domestica, purché non locata né concessa in comodato, che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari, il cui periodo di permanenza è comprovato da apposita documentazione: riduzione del 60 per cento;
- persona, intestataria di utenza domestica, la cui situazione economica presenti l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell’anno precedente inferiore ad euro 3.000,00: riduzione del 30 per cento.
- Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, gli utenti devono presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione, autocertificando il possesso dei requisiti previsti, ed, altresì, corredata da idonea documentazione. Le autocertificazioni prodotte dagli utenti verranno controllate, anche a campione, mediante l’intervento dell’Amministrazione Comunale.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
- (Articolo 22 del Regolamento TARI - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI).
- Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.
3.1.k EVENTUALI RIDUZIONI TARIFFARIE AGLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Ai sensi dell’articolo 20 “ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE” del Regolamento TARI 2022 è prevista l’esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai servizi sociali.
3.1.l ATTI APPROVAZIONE TARIFFA
Delibera di consiglio n. 17 del 25.05.2022
Del. CC n. 17-22 - c - Approvazone Tariffe TARI 2022 e termini versamento [PDF - 404 KB - Ultima modifica: 15/12/2022]
3.1.m REGOLAMENTO TARI
Regolamento del 30.06.2022
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI - All. Del. CC n. 25-2022 [PDF - 592 KB - Ultima modifica: 15/12/2022]
3.1.n MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE
I pagamenti, ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., potranno avvenire utilizzando i modelli F24. I versamenti, con i modelli F24, potranno essere effettuati presso gli Uffici Postali o Istituti Bancari, senza alcun addebito di commissioni al contribuente.
3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO
Rata | Data Scadenza |
---|---|
SCADENZA 1ª RATA E RATA UNICA TARI 2021 | 20.02.2023 |
SCADENZA 2ª RATA TARI 2021 | 24.04.2023 |
3.1.p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
3.1.q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI
Procedura per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa.
I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, fissando un appuntamento o chiamando al Tel. 0733 669119 – Interno 5, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it.
3.1.r DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE
Per tutti i contribuenti interessati, è possibile ricevere l’invito al pagamento TARI anche via mail e/o PEC.
Per attivare questa modalità di trasmissione è sufficiente comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all’Ufficio Tributi del Comune scrivendo al seguente indirizzo e-mail: ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it.
3.1.s COMUNICAZIONI ARERA
Comunicati e note stampa - Rifiuti
Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF - Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
3.1.t RECAPITI TELEFONICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
3.1.u POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELL’AMBITO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI
3.1.v STANDARD GENERALI DI QUALITÀ
3.1.w TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE DOMESTICHE E ARTICOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
3.1.x MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI
3.1.y MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI APERTURA, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal detentore a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- I termini e le modalità di dichiarazione sono disciplinati dal presente Regolamento.
- I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, la quale deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree e, comunque, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, con allegata la fotocopia del documento d’identità, può essere consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo/Tributi o a mezzo posta con raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ente (pennasangiovanni@pec.it). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune.
- Nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dalla TARI, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni.
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere almeno i seguenti elementi:
- per le utenze domestiche:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC (se disponibile) del soggetto passivo, il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
- l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione o la conduzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- per le utenze non domestiche:
- i dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza), dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita IVA, scopo sociale o istituzionale, codice identificativo dell’ATtività ECOnomica - ATECO, iscrizione CCIAA), indirizzo PEC del soggetto passivo;
- l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione o la conduzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- per le utenze domestiche:
- Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- Nel caso di cessazione dell’utenza i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dalla data dell’evento, la relativa dichiarazione su apposito modello. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso di locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
- Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa. La dichiarazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all’agevolazione medesima.
- Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.