TRASPARENZA RIFIUTI

Dettagli: TRASPARENZA RIFIUTI

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità regolazione reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/Rif del 30/10/2019 "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" in questa sezione vengono pubblicati i contenuti minimi obbligatori, al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza dello svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza.

Data:

02 Luglio 2020

Tempo di lettura:

Avvisi e comunicazioni

Nessun avviso da segnalare

3.1.a Gestori del servizio

Lavaggio strade
Comune di Penna San Giovanni
Racolta e trasporto rifiuti
COSMARI SRL
Tariffe e rapporti con gli utenti

3.1.a Recapiti

Lavaggio strade
Comune di Penna San Giovanni
Piazza del Municipio, 2 - 62020 PENNA SAN GIOVANNI (MC)
Telefono: 0733669119
Fax: 0733669514
Sito web: https://www.comune.pennasangiovanni.mc.it/
E-mail: ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it
PEC: pennasangiovanni@pec.it
Racolta e trasporto rifiuti
COSMARI SRL Località Piane del Chienti - 62029 TOLENTINO (MC)
Telefono: 0733203504
Fax: 0733204014
Sito web: https://www.cosmarimc.it/
E-mail: info@cosmarimc.it
PEC: pec@cosmari-mc.it
Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune di Penna San GiovanniPiazza del Municipio, 2 - 62020 PENNA SAN GIOVANNI (MC)
0733669119
0733669514
https://www.comune.pennasangiovanni.mc.it/
ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it
pennasangiovanni@pec.it

3.1.c Modulistica reclami

Segnalare eventuali disservizi o difformità relativi ai servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio strade all’Ufficio POLIZIA MUNICIPALE, al fine di poter attivare i necessari controlli.

Contatti:

Telefono 0733669119 – interno 4

E-mail poliziamunicipale@comune.pennasangiovanni.mc.it

Modulistica reclami
MODELLO - Reclami, richieste e segnalazioni su importi addebitati - 2023 [PDF - 269 KB - Ultima modifica: 18/07/2023]

3.1.d Calendario e orari raccolta

3.1.e Campagne straordinarie

3.1.f Istruzioni per un corretto conferimento

3.1.g Carta della qualità del servizio

Carta della Qualità dei servizi
Carta della qualità del servizio rifiuti - All. Del. GC n. 124-2022 [PDF - 799 KB - Ultima modifica: 24/01/2023]

3.1.h Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata
74.51%
64.03%
73.88%
Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti
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Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti per cittadino
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3.1.i Calendario e orari pulizia strade

Lo spazzamento delle vie interessa settimanalmente tutto il centro storico, ovvero Piazza del Municipio e le diverse vie, più o meno grandi, adiacenti alla stessa, fino all’ingresso del paese con i due Viali principali, Beato Giovanni e Giovanni Burocchi. Con una frequenza minore si effettua anche la pulizia delle vie residenziali periferiche.

Con il servizio de quo si provvede alla pulizia da erba, quindi il taglio e l’estirpazione della stessa, più frequente nel periodo estivo, nonché lo spazzamento delle foglie e dei rifiuti prevalentemente organici presenti a terra, con controllo e pulizia anche dei tombini.

Rientra nella pulizia delle diverse vie anche la manutenzione del verde presente in aiuole e giardini, quindi potatura e sistemazione di piante, cespugli e fioriere. Per tale particolare servizio si provvede ad avvisare la cittadinanza in transito con della segnaletica provvisoria di lavori in corso e, dove vengono interessati anche i parcheggi, come nel caso di Viale Beato Giovanni, Viale Giovanni Burocchi o Via del Mattatoio, si appongono appositi divieti di sosta il giorno prima, i quali vengono rimossi al termine dei lavori, in particolare potatura e taglio erba, più pericolosi per la tutela di auto in fermata e relative persone.

I cestini stradali, circa 30, vengono vuotati 2 volte a settimana, interessando sia tutto il centro storico sia le diverse postazioni periferiche, in corrispondenza delle pensiline per la fermata degli autobus di linea.

Per una più precisa delineazione delle vie oggetto di pulizia e la collocazione dei cestini si veda la cartografia di seguito riportata.

 

3.1.j Regole per il calcolo della tariffa

a) Regole di calcolo della tariffa

  • PER LE UTENZE DOMESTICHE:
    • la quota fissa TFd dovuta è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile occupato o condotto;
    • la quota variabile TVd è determinata ricorrendo a un sistema presuntivo ed è rappresentata dal prodotto tra:
      • la quota variabile unitaria di produzione rifiuti [generata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n)];
      • il coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all’interno dei limiti Min, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;
      • il costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti;
    • le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb, sono fissate per l’anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue:
Tariffe TARI 2023 - Utenza Domestica
Numero componentiQuota fissa € al mqQuota variabile€ / annoTariffa complessiva annua
10,360371,2786(0,3603 * mq) + 71,2786
20,404276,7616(0,4042 * mq) + 76,7616
30,452698,6935(0,4526 * mq) + 98,6935
40,4833120,6254(0,4833 * mq) + 120,6254
50,5141159,0062(0,5141 * mq) + 159,0062
6 o più0,5317186,4211(0,5317 * mq) + 186,4211
         
  • PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
    • la quota fissa TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base alla tipologia di attività svolta e alla superficie occupata;
    • la quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa commisurata alla tipologia di attività svolta ed alla superficie occupata;
    • per quanto concerne le quote fissa e variabile, per alcune categorie delle utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd sono stati derogati sulla base dell’articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
    • le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Kc e Kd, sono fissate per l’anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue:
Tariffe TARI 2023 - Utenza Non Domestica
N.TIPOLOGIA ATTIVITÀai sensi del DPR n. 158/1999Quota fissa      € al mqQuota var.   € al mqTARIFFA per mq
1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto0,71461,12511,8397
2Campeggi, distributori carburanti0,89911,40822,3072
3Stabilimenti balneari0,35810,56210,9202
4Esposizioni, autosaloni0,40810,64061,0487
5Alberghi con ristorante1,09611,33362,4298
6Alberghi senza ristorante0,92031,44742,3677
7Case di cura e riposo0,79961,26282,0623
8Uffici, agenzie, studi professionali0,90780,99791,9057
9Banche ed istituti di credito0,44140,69611,1375
10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli0,91621,38312,2992
11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze0,99941,26772,2671
12Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)0,87451,38092,2554
13Carrozzeria, autofficina, elettrauto0,99111,25342,2445
14Attività industriali con capannoni di produzione0,92351,45532,3788
15Attività artigianali di produzione beni specifici0,91621,44332,3594
16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie2,08633,27715,3634
17Bar, caffè, pasticceria1,59492,50404,0990
18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari0,92271,44702,3696
19Plurilicenze alimentari e/o miste0,94111,47842,4195
20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio2,74014,30737,0475
21Discoteche, night-club1,00681,31052,3173
6AB&B Affittacamere residence Agriturismo (parte ricettiva)0,73631,15791,8942
16AAgriturismi solo ristorazione1,46040,98312,4436
    

c) Riduzioni

  Si riportano di seguito le principali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento TARI 2023, specificando che per usufruire delle stesse, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, occorre presentare apposite dichiarazioni a termini del Regolamento de quo:

Articolo 14

RIDUZIONI DELLA TASSA

 
  1. La tassa si applica in misura ridotta, qualora le utenze si trovino nelle condizioni di seguito elencate:
    1. aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, purché di fatto non serviti dalla raccolta: la TARI è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1 km, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
    2. abitazioni [di residenti (a Penna San Giovanni ma non nell’abitazione di cui trattasi) e non)] tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione nella misura del 25% della parte variabile della tariffa;
    3. locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 183 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare: riduzione nella misura del 30% della parte variabile della tariffa;
    4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione nella misura del 30% della parte variabile della tariffa.
  2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, alle attività commerciali ed artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 40%. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una autodichiarazione presentata al protocollo del Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
  3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della TARI. In caso di mancato/a svolgimento/erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all’ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa per il periodo di tempo in cui si sono verificate dette situazioni (articolo 1, comma 656, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.).
  4. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.
 

Articolo 15

OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

 
  1. Le utenze non domestiche, a norma dell’articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
  2. A norma dell’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
  3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e ss.mm.ii..
  4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento con l’esatta indicazione degli identificativi catastali e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
  5. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
  6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
  7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  8. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, al Settore Tributi del Comune di Penna San Giovanni - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
  9. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
  10. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  11. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, codice utente/contribuente, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
  12. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  13. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Formulari di identificazione dei rifiuti - FIR), relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
  14. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  15. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero;
  16. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
  17. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
  18. copia Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all’utenza non domestica l’esito della verifica.
  1. Il Comune ha facoltà di effettuare, anche a campione, controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste dalla legge, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
  2. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, oppure quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
  3. Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
   

Articolo 16

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

 
  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. e dell’articolo 37, della Legge n. 221/2015 e ss.mm.ii., “alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa” nella seguente misura:
  2. 20% alle utenze domestiche;
  3. 30% alle attività agricole e vivaistiche.
  4. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da Certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito alla consegna di apposita compostiera.
  5. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq 40.
  6. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola; non è, pertanto, possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all’interno di garage o su posti auto, anche se privati, né nel cortile condominiale. L’utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l’innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
 

Articolo 17

RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

 
  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall’articolo 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiore condizione di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
  2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
  3. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
  4. per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
  5. per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
  6. per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
  7. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, di una specifica istanza con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.
  8. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
  9. Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
  10. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, ai sensi della vigente normativa in materia.
   

Articolo 18

ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE

 
  1. Vengono stabilite le seguenti esenzioni:
  2. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai servizi sociali;
  3. tutte le utenze delle Associazioni e delle Fondazioni con finalità sportive, culturali, sanitarie, sociali o di altra natura, senza scopo di lucro e che sono regolarmente costituite con atto come previsto dal Codice civile, sono esenti dal pagamento della TARI, salvo che non esercitino, anche seppur occasionalmente, attività commerciali;
  4. sono esenti dalla TARI i locali accatastati in Cat. D/3 destinati a Cinematografi e Teatri;
  5. i locali occupati dal Comando Stazione Carabinieri sono esenti dal pagamento della TARI (l’esenzione è rivolta al Corpo dell’arma dei Carabinieri e non al titolare dell’immobile in cui è ubicata la caserma), compresi i locali adibiti ad alloggi di servizio, da non confondere con locali specificatamente adibiti ed utilizzati come abitazione da coloro che formano il nucleo operativo.
  6. L’esenzione è concessa su domanda ed a condizione che venga dimostrato di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l’obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
  7. Tali agevolazioni sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
   

Articolo 19

AGEVOLAZIONI

 
  1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni, da applicare nella parte variabile della tariffa, per:
    1. persona, intestataria e unico occupante di utenza domestica, purché non locata né concessa in comodato e non occupata da altri soggetti, che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari, il cui periodo di permanenza è comprovato da apposita documentazione: riduzione del 50 per cento;
    2. persona, intestataria di utenza domestica, la cui situazione economica presenti l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell’anno precedente inferiore a 8.500,00 euro: riduzione del 10 per cento.
  2. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, gli utenti devono presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione, autocertificando il possesso dei requisiti previsti, la quale deve anche essere corredata da idonea documentazione. Le autocertificazioni prodotte dagli utenti verranno controllate, anche a campione, mediante l’intervento dell’Amministrazione Comunale.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
   

Articolo 20

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI AGGIUNTIVE

 
  1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale, oppure per altri casi da dettagliare e modulare adeguatamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
  2. Le ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
  3. Il Comune potrà intervenire con riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni della TARI o proroghe delle scadenze, per particolari situazioni emergenziali dovute a cause di forza maggiore e imprevedibili, di tipo naturale (ad esempio alluvioni, inondazioni, eventi sismici), di tipo sanitario (ad esempio epidemie virali) o di tipo economico-finanziario, in proporzione alla gravità dell’evento, anche sulla base di provvedimenti nazionali o regionali emanati dalle autorità competenti, con provvedimento adeguatamente motivato e adottato dalla Giunta Comunale e sottoposto, successivamente, entro il termine di 60 giorni, al Consiglio Comunale. Le riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni di cui al presente comma sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
  4. Nella Delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a Bilancio, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi.
  5. Alle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione all’Albo pretorio online e sul Sito internet istituzionale del Comune.
  6. L’utente che ha diritto a dette riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni deve presentare formale richiesta entro il termine e nei modi previsti nella Delibera del Consiglio Comunale e/o relativi allegati, a pena di decadenza del diritto al beneficio.
  7. Con Deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
  8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

 

Articolo 21

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

 
  1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
  2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

3.1.k Eventuali riduzioni tariffarie agli utenti in stato di disagio economico e sociale

Ai sensi dell’articolo 18 “ESENZIONI PER UTENZE SPECIFICHE” del Regolamento TARI 2023 è prevista l’esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai servizi sociali.

3.1.l Atti approvazione tariffa

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2023.
Delibera di consiglio n. 12 del 19.04.2023

Allegato al provvedimento TARI
Del. CC n. 12-23 - c - TARI - Tariffe TARI 2023 e termini [PDF - 415 KB - Ultima modifica: 18/07/2023]

3.1.m Regolamento TARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
Regolamento del 19.04.2023
Allegato al regolamento TARI
Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI - All. Del. CC n. 9-2023 [PDF - 629 KB - Ultima modifica: 18/07/2023]

3.1.n Modalità di pagamento ammesse

I pagamenti, ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., potranno avvenire utilizzando i modelli F24. I versamenti, con i modelli F24, potranno essere effettuati presso gli Uffici Postali o Istituti Bancari, senza alcun addebito di commissioni al contribuente.

3.1.o Scadenze per il pagamento

RataData Scadenza
SCADENZA 1ª RATA E RATA UNICA TARI 202224.09.2023
SCADENZA 2ª RATA TARI 202228.03.2024

3.1.p Informazioni per omesso pagamento

3.1.q Segnalazioni errori importi

Procedura per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa.

I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, fissando un appuntamento o chiamando al Tel. 0733 669119 – Interno 4, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it.

 

La segnalazione di cui trattasi, dovrà pervenire all’Ufficio Tributi del Comune, compilando l’apposito modello.

 

MODELLO – Reclami, richieste e segnalazioni su importi addebitati – 2023

 

3.1.r Documenti di riscossione online

Per tutti i contribuenti interessati, è possibile ricevere l’invito al pagamento TARI anche via mail e/o PEC.

Per attivare questa modalità di trasmissione è sufficiente comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all’Ufficio Tributi del Comune, compilando l’apposito modello, da trasmettere al seguente indirizzo e-mail: ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it

 

MODELLO – Reclami, richieste e segnalazioni su importi addebitati – 2023

3.1.s Comunicazioni ARERA

3.1.t Recapiti telefonici per il servizio di Pronto Soccorso

3.1.u Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

3.1.v Standard generali di qualità

3.1.w Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze dometiche e non domestiche

3.1.x Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

3.1.y Modalità e termini per la presentazione delle richieste di apertura, variazione e cessazione del servizio

 Si riportano di seguito gli articoli 23 e 24 del Regolamento TARI 2023:  

Articolo 23

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

 
  1. I soggetti passivi del tributo hanno l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare:
  2. l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza;
  3. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  4. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’articolo 6 del TQRIF, di cui alla Delibera ARERA n. 15 del 2022.
  6. La dichiarazione deve essere presentata:
  7. per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal detentore a qualsiasi titolo;
  8. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  9. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
  10. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 24

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

 
  1. I termini e le modalità di dichiarazione sono disciplinati dal presente Regolamento.
  2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, la quale deve essere presentata entro i 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui trattasi ossia la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree e, comunque, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
  3. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta anche il link al Sito internet istituzionale del Comune, nel quale è possibile reperire le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, nonché le indicazioni per reperire la Carta di qualità.
  4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, con allegata la fotocopia del documento d’identità, può essere consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo, presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R oppure tramite e-mail all’indirizzo dell’Ufficio Tributi (ufficiotributi@comune.pennasangiovanni.mc.it) o posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ente (pennasangiovanni@pec.it). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune. Il Comune comunica al contribuente il codice utente/contribuente ed il codice utenza attribuiti, nonché la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
  5. Nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dalla TARI, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni.
  6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere almeno i seguenti elementi:
    1. per le utenze domestiche:
      1. generalità del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita), codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC (se disponibile) del soggetto passivo;
      2. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
  • numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
  1. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali de quo;
  2. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione o la conduzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
  3. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
  1. per le utenze non domestiche:
    1. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice identificativo dell’ATtività ECOnomica - ATECO relativo all’attività prevalente, iscrizione CCIAA;
    2. il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
  • generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
  1. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d’uso dei singoli locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;
  2. indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  3. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione, la detenzione o la conduzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
  • la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
  1. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  2. Nel caso di cessazione dell’utenza i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dalla data dell’evento, la relativa dichiarazione su apposito modello. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, etc…). Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni dalla data dell’evento o, comunque, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’evento, oppure dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tali termini. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso di locali ed aree, oppure se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
  3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni, o, comunque, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data delle modifiche, oppure dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa. La dichiarazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all’agevolazione medesima. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. In deroga a quanto disposto dal presente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
  4. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), devono invitare il contribuente, ove necessario, a presentare congiuntamente la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
  5. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
  6. Nel caso di decesso del contribuente - intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa oppure i familiari conviventi o gli eredi dello stesso hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa provvedendo alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione.
  7. Nel caso di presentazione di dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune rilascia al contribuente il numero di protocollo inerente l’acquisizione della dichiarazione.
  

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